amministrazione di sostegno


10/06/2013

Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 c.p.c., cui rinvia l'art. 720 bis c.p.c., espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento, al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. 
Cfr Cassazione civile  sez. I, 05 giugno 2013 n. 14190