Ancora modifiche a codice di procedura civile


10/07/2015

Ancora una volta siamo costretti a registrare nuove modifiche al Codice di procedura civile effettuate con lo strumento del Decreto Legge in spregio ai più elementari principi che dovrebbero presiedere ad una normazione organica e coordinata.

La politica da prova di essere convinta che  i veri mali della nostra giustizia  dipendono dagli avvocati, ai quali si sta rendendo il lavoro ogni giorno più difficile. 

Su tale erroneo presupposto si continua negli interventi scellerati di demolizione del nostro Codice a colpi di Decreti Legge.

Il 27 giugno 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 il Decreto Legge 27/6/2015 n. 83 contenente ""Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"". In particolare,  si evidenzia l'art. 13 co 1, lett. a) che prevede, nella redazione dell'atto di precetto, l'inserimento dell'""avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore"" sarà applicabile ""dalla data di entrata in vigore della legge di conversione"" del decreto legge (art. 23, co 7).
Vengono inoltre modificate: la riduzione del termine di perenzione del pignoramento da 90 a 45 giorni di cui all'art. 497 cpc (art. 13, co 1 lett. d), la riduzione del termine per il deposito della documentazione ipo-catastale da 120 a 60 gg (art 13, co 1 lett, n), i limiti al pignoramento di somme dovute a titolo di pensione, indennità ed altro (art. 13, co 1 lett. l ed m) si applicano alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (art. 23, co 6).