Arbitri per dirimere le controversie? seri dubbi!


07/10/2014

L'art. 1 del  D.L. n. 132/14, prevede il
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria
La norma recita: "Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale...".
Non si comprende come e perchè due o più parti in lite da anni, e che hanno già sostenuto ingenti costi per spese legali, possano trovarsi di comune accordo a sottoscrivere un'istanza per devolvere la loro controversia al di fuori delle aule di giustizia e concordando anche sulle personalità che dovranno far parte del collegio arbitrale. Se davvero le parti giungessero a tanto forse sarebbe per loro più semplice transigere la lite evitando ulteriori costi (quali il compenso del collegio arbitrale).
Ancora una volta la norma pare essere stata ideata al di fuori della realtà poichè se le parti dialogano tra loro vuol dire che è sempre possibile raggiungere un accordo.
Nellla maggior parte dei casi ciò non avviene ed è questo il motivo per cui l'applicazione di tale disposizione rimarrà molto probabilmente "lettera morta".