compravendita di beni mobili "oltralpe" e giurisdizione


20/06/2014

Si è dovuti giungere sino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione Civile per risolvere una controversia relativa all'acquisto  di automobili da parte di una società Italiana presso un rivenditore tedesco. In particolare l'acquirente, pagate e ricevute le auto, non aveva ricevuto la consegna dei relativi documenti. Avviato il giudizio, la convenuta aveva eccepito preliminarmente  un difetto di giurisdizione del Giudice Italiano che aveva trovato accoglimento nei due gradi di merito .  La società attrice si è pertanto rivolta alla Corte di  Cassazione che  ha sancito che "in tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, punto 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, che va individuato, qualora dall'esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, non in base al diritto sostanziale applicabile al contratto, ma nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell'operazione di vendita. Alla stregua di detto principio, ed avendo il giudice di appello accertato la mancanza di previsioni contrattuali circa il luogo di consegna dei beni, la giurisdizione spetta al giudice italiano, essendo avvenuta in Italia la consegna materiale delle autovetture".
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 aprile - 19 giugno 2014, n. 13941