Danno non patrimoniale


14/05/2013

In base ad un orientamento ormai consolidato del Giudici di legittimità nell'ampia categoria del danno non patrimoniale - che non è possibile suddividere in ulteriori sottocategorie, se non per finalità di carattere solo descrittivo - è da ricomprendere il danno biologico, il quale include i danni alla vita di relazione ed estetico, nonché il danno morale, che non può, pertanto, dar luogo ad un autonoma voce di danno e conseguente  richiesta di risarcimento (confermata la decisione che, relativamente ad un infortunio occorso ad un lavoratore, aveva ricompreso il danno estetico nel danno morale). Cassazione civile  sez. lav.,  13 maggio 2013,  n. 11415.