Disdetta del locatore


17/01/2013

La  Legge 9 dicembre 1998 n. 431, che disciplina le locazioni degli immobili adibiti ad uso abitativo prevede l'ipotesi della disdetta del contratto da parte del locatore. La norma, all'art. 3 comma 1, sancisce che, alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 ( i c.d. 4+4),  il locatore possa avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, allorchè intenda destinare l'immobile ad uso abitativo...proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.  Se dunque viene dal locatore  formalmente comunicato il diniego del rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo, "la specificità della ragione di diniego va intesa sia come possibilità concreta di valutare ex ante la serietà dell'intenzione indicata, sia come possibilità del successivo controllo sulla effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998". Cfr Cassazione civile  sez. III 16 gennaio 2013 n. 936 (nella specie, la Corte ha osservato  che il locatore aveva esercitato la facoltà di disdetta in maniera regolare, poiché nella prima missiva indirizzata al conduttore aveva dichiarato che  l'immobile sarebbe stato adibito ad uso abitativo in favore del proprio figlio, con i suoi due figli, ovvero di uno di questi due ultimi. I Giudici hanno ritenuto irrilevante la circostanza che dall'atto introduttivo del giudizio era emerso che l'immobile sarebbe stato  adibito ad uso abitativo di uno  solo dei due  nipoti del locatore).