Fondo garanzia vittime della strada


15/04/2013

Nel caso di sinistro verificatosi per condotta colposa o dolosa di veicolo o natante non identificato, il danneggiato, il quale promuova un'azione per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del fondo garanzia vittime della strada, deve provare non solo - naturalmente - che il sinistro  sia stato cagionato da tale mezzo, ma anche che egli abbia tenuto un comportamento  diligente tendente ad identificare il veicolo o natante tramite indagini quantomeno ordinarie (pur se non particolarmente articolate e complesse) all'esito delle quali sia stato impossibile individuare i responsabili del fatto. Cassazione civile  sez. III del 04 aprile 2013 n. 8196