Responsabilità medica


02/10/2023
Responsabilità medica

La Suprema Corte ha affermato che è responsabile il medico il quale tenga una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis. Pertanto, il giudizio che accerta la responsabilità del medico di turno, anche se non è il medico curante o se addetto ad un reparto diverso da quello di ricovero del paziente, dovrà: a) stabilire quale condotta avrebbe dovuto teoricamente tenere un professionista diligente; b) accertare in facto quale condotta fu concretamente tenuta; c) valutare se lo scarto eventualmente accertato tra la condotta sub (a) e la condotta sub (b) sia dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza, oppure sia giustificato da circostanze peculiari.

Corte di Cassazione Ord., 04/09/2023, n. 25772 –