mancato rinnovo del contratto e risarcimento


27/12/2013

In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo la legge stabilisce che il locatore possa negare il rinnovo del contratto di locazione,  in occasione della prima scadenza, per uno dei motivi tassativamente previsti (c.d. disdetta motivata). Se il locatore rifiuta il rinnovo del contratto ma poi, trascorsi i sei mesi dalla riconsegna del locale precedentemente condotto in locazione, ometta di destinare  l'immobile all'uso precedentemente indicato,  egli è tenuto - su richiesta del conduttore - al risarcimento del danno nei confronti di questi essendo configurabile -nell'art. 31, Legge n. 392/1978- una duplice natura, sanzionatoria e risarcitoria. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 28465/13; 19 dicembre 2013