Necessaria la prova del ""fermo tecnico""


17/12/2015

Sempre più difficile ottenere il riconoscimento del danno da fermo tecnico per l'indisponibilità del veicolo a seguito di un sinistro stradale.

Si restringe  sempre più il campo di applicazione di tale voce di danno posto che non è sufficiente, per il suo riconoscimento, il solo mancato utilizzo (anche se forzato) del veicolo.

Richiamando un precedente analogo la Corte di Cassazione ha affermato che: ""L'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo"".

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 14 ottobre – 11 dicembre 2015, n. 25063