negato il diritto all'equa riparazione alla parte contumace


26/02/2013

Non può pretendere il riconoscimento del diritto all'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, colui il quale è rimasto contumace nel giudizio presupposto (per l'esercizio di tale azione).
E' quanto afferma una Sentenza della Suprema Corte - la  n. 4474 del 21 febbraio 2013 II Sez. Civ. - nel definire  un lungo contenzioso in cui un soggetto che aveva avviato l'iter di cui alla c.d. "Legge Pinto" era in realtà rimasto contumace sia in primo che in secondo grado senza prendere parte ad alcuna fase del processo.
"Il diritto all'indennizzo da durata irragionevole del processo in relazione all'impianto complessivo della legge n. 89 del 2001 e della ratio da  ritenersi sottesa alla stessa, presuppone che la parte  abbia concretamente partecipato al giudizio presupposto, ovvero che non sia rimasta contumace per tutta la sua durata, poiché qualora abbia assunto consapevolmente tale posizione non può ritenersi che essa abbia acquisito la qualità di parte danneggiata in conseguenza della possibile durata irragionevole del processo non assumendo alcuna influenza, al riguardo, che essa sia, poi, destinataria degli effetti della sentenza emessa all'esito del medesimo giudizio, costituendo questa una conseguenza naturale del processo alla quale tutte le parti sono esposte una volta che si sia ritualmente instaurato tra le stesse il contraddittorio."