Notifiche a mezzo posta


28/03/2013

Innumerevoli difficoltà si manifestano, nella prassi, durante l'iter dei procedimenti notificatori. Ad esempio, in caso di notifiche a mezzo posta, è frequente il caso che il destinatario non venga  reperito dall'operatore postale al momento in cui si reca presso la sua residenza e/o domicilio al fine del recapito materiale del plico. Sorgono quindi perplessità in ordine alle modalità della notifica ed alla sua validità.
In una controversia in cui si discuteva della validità della notifica dell'atto d'appello la Corte ha sancito che  "ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna". Cassazione civile  sez. I del 15 marzo 2013,  n. 6654