Caduta dal marciapiede sconnesso - omessa vigilanza


16/11/2022
Caduta dal marciapiede sconnesso - omessa vigilanza

 La caduta dal marciapiede sconnesso non è sufficiente per invocare la responsabilità del Comune laddove una serie di altre circostanze siano tali da interrompere il nesso causale  "Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (esclusa, nella specie, la responsabilità dell'Ente per la caduta occorsa ad bambino a causa di un marciapiede sconnesso, atteso che la caduta era avvenuta in un luogo ben noto al bambino, posto che si era nei pressi della casa del nonno; che lo stato di sconnessione del marciapiede era noto sia ai genitori che al minore; che gli effetti della caduta deponevano nel senso che il bambino stesse correndo, il che avrebbe obbligato il nonno ad un'adeguata sorveglianza; che il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in questo modo la responsabilità del Comune). Cassazione civile sez. VI, 11/11/2022, n.33390