patto di non concorrenza


10/06/2013

In caso di  trasferimento di ramo d'azienda con stipulazione di un patto di non concorrenza tra cedente e cessionario circa la produzione di determinati beni da parte di quest'ultimo, l'accordo deve intendersi  riferibile non solo alla produzione strettamente intesa, ma anche a tutte quelle  attività idonee a sviare la clientela del ramo di azienda ceduto essendo la produzione  naturalmente finalizzata alla vendita. Cfr  Cassazione civile  sez. I, 07 giugno 2013  n. 14413