pubblicità dei legali


20/11/2012

Anche gli avvocati, nel promuovere la propria attività al fine di acquisire nuova clientela, devono sempre ispirarsi ai principi di decoro  dignità professionale da ritenersi come  limiti invalicabili anche nell'esercizio delle varie forme di  pubblicità. Deve pertanto considerarsi  ragionevole, e dunque non  sindacabile in sede di legittimità, la pronuncia adottata dal Consiglio nazionale Forense che censuri il comportamento del professionista che abbia descritto la sua attività in un quotidiano con una grafica tale da richiamare l'attenzione soprattutto  sul trattamento economico riservato ai clienti e con dati ambigui, suggestivi e non propriamente informativi. Cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile  Sentenza 13 novembre 2012, n. 19705