Responsabilità da cose in custodia


09/12/2013

Non è sufficiente affermare di aver subito un danno sulla pubblica via per far si che l'ente pubblico sia obbligato al risarcimento nella sua qualità di custode.  Infatti  dovrà essere il danneggiato a dimostrare sia l'esistenza di un ostacolo che possa giuridicamente essere qualificato come insidia o trabocchetto, sia l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e il danno subito.
In tal senso cfr. Ordinanza C. Cass. 26096/2013 ""la norma dell'art. 2051 codice civile, che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa"".