Liquidazione danno da premorienza e tabelle Milanesi


12/01/2022
Liquidazione danno da premorienza e tabelle Milanesi

Nel caso in cui  la vittima di un danno alla salute, conseguenza di un fatto illecito, sia deceduta prima della conclusione del relativo giudizio, per cause non ricollegabili alla menomazione subita, il quantum del risarcimento spettante agli eredi va commisurato  alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.

Il giudice di merito è tenuto a liquidare il danno secondo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e d'invalidità, ad un danneggiato che sia rimasto in vita fino al termine del giudizio, per poi ridurre l'importo in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti dalla vittima. Cass. Civ sez. terza n. 41933/21