ritardo aereo e risarcimento


28/01/2018

Al fine di ottenere il risarcimento per ritardo da volo aereo (cancellazione o mancato imbarco), è sufficiente la  produzione  del solo titolo di viaggio,  unitamente alla dichiarazione del disagio subito.  Spetterà alla compagnia aerea riuscire a dimostrare la propria correttezza e la propria non colpevolezza per il problema lamentato dal viaggiatore.

""il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto, deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore». Di conseguenza, tocca alla compagnia aerea «dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza""  Cfr Cass 23/01/18Ordinanza 1584/18.