strade aperte al pubblico


15/04/2013

L'art. 2054 c.c.,  è sempre applicabile nel caso di incidente su strada aperta al pubblico transito, cioè ad un numero indeterminato di persone (e/o veicoli), essendo irrilevante la natura e lo scopo del movimento del veicolo (che nella fattispecie trovavasi in manovra vicino ad un cantiere). Inoltre, se nel giudicato penale non è stato esaminato il concorso di colpa della vittima, ciò non impedisce al giudice civile un'autonoma valutazione dei fatti. CFR Cassazione civile  sez. III del 03 aprile 2013 n. 8086