Sulla validità degli accordi pre-matrimoniali


15/01/2013

E'  valido il contratto stipulato dai due coniugi (il giorno prima della celebrazione del matrimonio) tendente a disciplinare alcuni aspetti patrimoniali nel caso di scioglimento del  vincolo coniugale.

Nell'ipotesi di ""naufragio del matrimonio"", tale accordo è stato qualificato come contratto atipico al quale è stata apposta una  condizione sospensiva lecita.

Nella specie le parti avevano convenuto che in caso di fallimento del matrimonio la moglie avrebbe trasferito al marito un immobile di sua proprietà quale corrispettivo delle spese sostenute dal marito per la ristrutturazione di un immobile poi adibito a casa coniugale (anch'esso di proprietà della signora).

Il ""naufragio"" del matrimonio è stato considerato come un ""mero evento condizionale"".

La condizione è stata ritenuta come sospensiva ed una volta verificatasi (scioglimento del vincolo coniugale) il contratto - stipulato prima del matrimonio - ha dispiegato la sua piena efficacia. La possibilità di prevedere una tale condizione rientra nella  autonomia negoziale dei coniugi che hanno redatto un accordo diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma c.c.. Cosi ha stabilito la Suprema Corte nella Sentenza  n. 23713 del 2012. L'interpretazione è sicuramente innovativa alla luce dell' inderogabilità dei diritti e doveri scaturenti dal matrimonio sancita nell'art. 160 c.c., ma non può considerarsi come un ""disco verde"" agli accordi pre-matrimoniali atteso che la Corte ha ribadito che debbono considerarsi illeciti quegli accordi che contravvengono al principio di indisponibilità e dell'assegno di divorzio.