Va risarcita la perdita delle cure domestiche svolte dalla casalinga


15/01/2013

La Corte di Cassazione ha riconosciuto  valore alle cosi dette "cure familiari". Con la sentenza  n. 22909 del 14.12.2012 i Giudici di piazza Cavour  hanno  affermato che: "in caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e assistenza dalla stessa fornita". Tali attività, anche se non produttive di reddito, sono comunque economicamente valutabili "facendo riferimento al triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare". I Giudici hanno anche affermato  che il risarcimento è dovuto anche se la vittima aveva la collaboratrice domestica o altri "aiuti ", precisando che  i compiti della casalinga risultano "di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente".
Un altro importante tassello verso la vlorizzazione di una figura che costituisce il pilastro della società Italiana (fondata sulla famiglia)  e che troppo spesso negli anni scorsi non ha trovato il giusto ed idoneo apprezzamento dal punto di vista giuridico.