compravendita immobiliare ed agibilità


16/10/2013

In caso di compravendita immobiliare il venditore (anche costruttore) del bene oggetto di vendita deve non solo  trasferire all'acquirente un manufatto che rispetti l'atto amministrativo d'assenso della costruzione e pertanto con i requisiti adatti ad  ottenere l'agibilità prevista, ma ha l’obbligo anche di fornire al compratore il relativo certificato, occupandosi di tutti gli oneri necessari al suo rilascio. L'inosservanza di tale obbligo cagiona un danno emergente in quanto  forza l'acquirente a provvedere autonomamente o a ritenere l'immobile cosi come gli è stato trasferito, con valore di scambio inevitabilmente inferiore a quello che esso diversamente avrebbe avuto ed a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all'alienazione a terzi.

Cfr Cassazione civile  sez. II del  11 ottobre 2013, n. 23157.