Concorrenza sleale


15/03/2013

La concorrenza sleale, che si sostanzia nel divulgare notizie e valutazioni su merce, prodotti altrui in modo tale da determinarne il discredito, richiede un'effettiva diffusione delle notizie ad un numero indeterminato, o quanto meno ad una pluralità di soggetti cioè a un pubblico indifferenziato e non identificato, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui.
Cass. Sezione I, sentenza 8 marzo 2013 n. 5848