CONSENSO INFORMATO


20/12/2012

Fuori dai casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, per l'intervento del medico è necessario ed indispensabile il consenso informato da parte del paziente. L'attività del medico altrimenti è da considerare illecita, anche quando sia svolta nell'interesse del paziente. Il consenso non può presumersi ma deve esservi la prova di  un consenso reale ed effettivo. Né può ammettersi  un consenso tacito per facta concludentia. Con riferimento poi alla  qualità personale del soggetto da informare l'obbligo di informazione sussiste sempre anche se dovrà tenere conto del suo livello culturale. L'informazione sarà tanto più dettagliata, puntuale ed analitica quanto più il paziente dimostri di avere  una particolare conoscenza tecnica. Se il paziente deduce la mancanza di informazione sarà il medico che ha effettuato l'intervento a dover provare di aver adeguatamente illustrato le possibili conseguenze dannose della terapia.
Cass. Civ. Sez. III Sentenza n. 20984 del 27 novembre 2012