espropriazone mobiliare e difficoltà materiali


28/12/2012

Importante recente pronuncia della Corte di Cassazione ( Sezione Terza Civ. n. 23625 del 20/12/12), in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore.La decisione trae spunto da una vicenda che, nella pratica, si realizza molto frequentemente.Il creditore, al momento in cui l'U.G. si reca per effettuare il pignoramento mobiliare presso il debitore, si vede opporre un contratto di comodato (con data certa anteriore all'accesso) dal quale si evince che i beni rinvenuti in loco dall'U.G. non appartengono al debitore ma ad un terzo. Tale situazione ha spesso paralizzato l'azione del creditore poiché l'U.G. non procede all'esecuzione. La Corte ha proceduto ad una interpretazione rigorosa del dato normativo affermando che non può ammettersi un potere discrezionale dell'U.G. tale di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare di beni che si trovano presso il debitore.La decisione origina da due principi:
1)Sarà il Giudice a valutare la fondatezza della documentazione esibita dal debitore.
2)La legge prevede già un rimedio specifico che è l'opposizione di terzo all'esecuzione per consentire al terzo di contestare il pignoramento di cose di sua proprietà che si trovavano presso il debitore.
Su tali premesse la corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione".