Corretta liquidazione del danno non patrimoniale


15/12/2014

In materia di risarcimento del danno alla persona è molto difficile calibrare il quantum in relazione alla specificità di ogni singolo caso. E' noto che le Sentenze di "San Martino"- tendendo ad evitare le duplicazioni- hanno notevolmente ristretto la risarcibilità dei c.d. danni ulteriori (in aggiunta al danno biologico). La sezione terza della Cassazione è tornata sull'argomento affermando che "Il grado di invalidità permanente espresso da un barém medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo «tenuto conto della gravità delle lesioni». Cass Civ sez. III 23778 del 07 nov. 14