danni conseguenti a lavori stradali


05/03/2013

L'Anas è stato ritenuto responsabile per i danni cagionati su di un fondo sottoposto ad una strada dallo stesso costruita (in particolare si erano verificati allagamenti copiosi). Nel processo è emerso anche a seguito della consulenza tecnica che  ""Il processo erosivo del fosso era stata accelerato artificialmente dal surplus di acqua convogliata dalle cunette, ritenuto già dal primo giudice come frutto della negligenza dell'Anas nel realizzare le cunette di coinvolgimento delle acque piovane in modo da evitare il prevedibile danno da deflusso dei fondi sottostanti. In mancanza dell'opera dell'uomo, sarebbe sì defluita dall'alto verso il basso, ma disperdendo la sua forza erosiva su un'area più vasta"".Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 marzo 2013 n. 5390[1]