mancata impugnazione


04/03/2013

Nell'ipotesi in cui l'avvocato, incaricato della difesa, ometta -per errore- di proporre l'impugnazione si determina l'inutilità di tutta l'attività professionale svolta in  precedenza. In tema di responsabilità, pertanto, il legale deve essere considerato totalmente inadempiente dal momento che dalla sua attività professionale non è scaturito alcun effetto favorevole per il cliente. Ne deriva che nessun compenso è dovuto per l'attività da lui espletata. Cfr Cass. Cassazione civile  sez. III del 26 febbraio 2013 n.  4781