Danno biologico terminale


08/10/2020

Per danno biologico terminale si indica  la compromissione della salute patita dal soggetto nell'intervallo di tempo intercorrente tra le lesioni e il sopraggiungere della morte.

Trattasi di voce di danno riconosciuta solo se tra la lesione e la morte da essa derivante intercorre un "apprezzabile lasso temporale".

Riconosciuta dalle Sezioni Unite del 2015 (sentenza 22 luglio 2015, n. 15350), tale voce di danno è stata sempre più considerata tanto che dal 2018 l'Osservatorio del Tribunale di Milano ha predisposto una tabellazione anche per il danno cd. terminale.

Con la pronuncia in esame la Sesta Sezione della Cassazione  ha chiarito che nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, ciò giustifica il riconoscimento in favore del danneggiato del cd. danno biologico terminale cioè il danno biologico stricto sensu inteso (vale a dire il danno alla salute) a cui può aggiungersi un danno morale da lucida agonia, relativo alla sofferenza psicologica di rango elevatissimo provata dalla persona che sia in grado di percepire l’imminenza della morte.

Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, ha ribadito la sesta Sezione, di norma sussiste per sopravvivenze superiori alle 24 ore (soglia minima, per convenzione medico-legale, per apprezzare l’invalidità temporanea – nel caso in esame l’incidente è avvenuto la sera del 3 dicembre e la morte è intervenuta la mattina del 5 dicembre), senza alcun riferimento al fatto che la vittima sia rimasta cosciente o meno in tale lasso di tempo, mentre il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, da accertarsi caso per caso, può sussistere nel solo caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria fine imminente (così già la sentenza della Cassazione n. 18056 del 5/07/2019).

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 21508/20; depositata il 6 ottobre)