Tamponamento a catena


02/03/2021
Tamponamento a catena

Occorre sempre tanta  prudenza quando si è alla guida dei veicoli e, particolare attenzione, va rivolta all'osservanza della c.d.  distanza di sicurezza: " nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, comma 2 c.c., con la conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura del tamponante e del tamponato, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponante l’ultimo dei veicoli della colonna stessa"Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4304