eredità accettazione tacita


11/02/2013

In  materia di successioni per causa di morte  è frequente la problematica del chiamato all'eredità il quale compia atti che possono dar luogo ad una accettazione c.d. ""tacita"" dell'eredità. In una fattispecie giunta all'esame della Suprema Corte il chiamato aveva inoltrato una istanza di voltura di una concessione edilizia che in realtà era risultata essere stata già richiesta dal de cuius. Ebbene tale comportamento ha configurato una accettazione tacita.  ""L'accettazione dell'eredità è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede"". Cassazione civile  sez. II del 08 gennaio 2013 n. 263. In senso conforme (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005).