Protesti di assegni e danno


14/02/2013

Colui il quale subisce un protesto illegittimo deve fornire la prova  del danno alla propria reputazione non essendo sufficiente la sola dimostrazione dell'illegittimità dell'elevazione del protesto per far sorgere un diritto al risarcimento. La Suprema corte si è cosi espressa: "in tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non sarebbe di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio" CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 12 febbraio 2013, n.3286 conforme (Cass. 16.2.2012 n. 2226).