patologia psichiatrica e tentato suicidio in ospedale


19/05/2014

Una delicatissima vicenda in tema di risarcimento danni e responsabilità  è giunta all'esame della suprema Corte. Una paziente con problemi psichici, reduce da una crisi, giunge al pronto soccorso  accompagnata anche  da agenti di polizia, probabilmente chiamati dai familiari che non erano in grado di "contenerla" o richiamati autonomamente dal clamore della situazione. Effettuata una prima visita generica la donna viene fatta attendere- senza adeguata sorveglianza - per la visita specialistica psichiatrica e tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto dalla finestra e riportando gravi lesioni. Successivamente inizia la causa per il risarcimento dei gravi danni subiti. La Corte ha rilevato che riguardo ad "un soggetto in condizioni di fragilità psichica, che si rivolge al pronto soccorso per un disagio psichico in fase acuta, primo obbligo del pronto soccorso che con l'accettazione prende in carico la paziente, dopo averla visitata e aver disposto la visita psichiatrica, come nel caso di specie è stato fatto, è assicurare che la situazione di attesa di questa paziente (la cui situazione di apparente tranquillità può essere illusoria o simulata, considerate tutte le altre circostanze di fatto e comunque non concludente nel senso di una effettiva tranquillità d'animo) sia svolta in condizioni di sicurezza, per evitarle di nuocere a sé o ad altri pazienti ricoverati". Per tale motivo la struttura sanitaria non è esente da responsabilità in quanto ..."nell'accogliere la paziente con l'accettazione, ne prende in carico le difficoltà per affrontarle professionalmente. Una volta ricoverata presso il pronto soccorso la paziente in condizioni di disagio psichico la struttura aveva il compito di porre in essere con propri mezzi le cautele necessarie per vegliare sulla sua sicurezza in attesa che essa fosse sottoposta alla terapia adeguata, o anche che fosse dimessa, qualora non fosse riconosciuta necessaria alcuna terapia".
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 febbraio - 16 maggio 2014, n. 10832