poteri degli ausiliari del traffico


29/10/2014

Il ruolo degli ausiliari del traffico è sempre molto dibattuto poiché è esperienza diffusa che essi si spingono spesso oltre le proprie competenze sanzionando comportamenti il cui controllo non rientra fra le loro prerogative. Importante è poi verificare la regolarità con cui l'amministrazione ha provveduto alla loro nomina poiché un vizio nell'iter procedurale potrebbe determinare l'annullamento del verbale. Essi  sono  ""legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all'art. 12 del cod. strada, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l'autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell'attività di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio in siffatto tipo di processo"". Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 17 giugno - 28 ottobre 2014, n. 22867