sulla violazione della privacy


27/09/2013

Con la Legge 31 dicembre 1996 N. 675 (e successive modifiche) il legislatore ha inteso fornire una forte tutela alla riservatezza e all'identità personale: la c.d. privacy. La legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Dalla emanazione della Legge è invalso l'uso di opporre in giudizio con molta leggerezza la violazione della privacy, in qualunque fattispecie e/o circostanza, per vietare la produzione di documenti, informazioni, dati particolarmente scomodi e sconvenienti. In una questione che vedeva la contrapposizione delle parti proprio sulla producibilità o meno di tali elementi  in giudizio, la Cassazione ha fornito un valido indirizzo interpretativo, affermando che  "Può prescindersi dal consenso della parte interessata per il trattamento di dati personali quando quest'ultimo sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Ai fini dell'esimente in parola, non rileva la concreta idoneità della documentazione prodotta a provare la tesi difensiva, né l'ammissibilità di tale produzione documentale, bensì la sua oggettiva inerenza a tale specifica difesa". Cassazione civile   sez. I  20 settembre 2013   n. 21612