Diritto delle successioni


Diritto delle successioni

Il diritto ereditario o successorio è un complesso di norme che disciplina le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte.

Si tratta di  una branca del diritto che si occupa di regolare in maniera equa il subingresso di determinati, nuovi titolari nei rapporti giuridici trasmissibili che riguardavano il soggetto defunto, detto de cuius, quando era ancora in vita.

L'eredità si devolve per testamento o per Legge.

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

- il testamento olografo è redatto per intero di pugno, datato e sottoscritto dal testatore, poi conservato presso di sé o persona di stretta fiducia. Il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione del suo autore, soltanto annullabile in mancanza di altri elementi;

- il testamento pubblico, che è redatto dal notaio, il quale, alla presenza di due testimoni, riceve le dichiarazioni del testatore, ne trascrive fedelmente il contenuto, dandone lettura sempre in presenza dei testimoni, indica luogo e data del ricevimento e ora della sottoscrizione sua, dei testimoni e del testatore stesso. In quanto atto pubblico esso costituisce piena prova di quanto avvenuto presso il notaio sino a querela di falso ed è nullo quando manca la forma scritta e notarile, quando manca la sottoscrizione del professionista e del testatore stesso.

il testamento segreto, è redatto dal testatore o da un terzo anche con mezzi meccanici, sottoscritto solo dal testatore e consegnato in presenza di testimoni al notaio secondo formalità ben precise. Il testatore consegna la scheda testamentaria sigillata, contenente le sue ultime volontà,  al notaio che vi appone l’atto di ricevimento, seguito dalla data e dalla sua sottoscrizione, unitamente a quelle dei testimoni e del testatore stesso. E’ sempre il notaio infine che redige e consegna al testatore un verbale di restituzione, potendo questi decidere in ogni momento di ritirare la scheda testamentaria. Il testamento segreto è nullo quando manca la forma scritta anche dell’atto di ricevimento, oltre alle mancate sottoscrizioni del notaio e del testatore.  

La successione necessaria è uno strumento di tutela per i cd. legittimari, legati al defunto da rapporti di stretta parentela e coniugio e nei confronti dei quali anche la libertà testamentaria o di disporre in vita dei propri beni , con donazioni e altri atti di liberalità, è limitata dalla legge.

Un’esigenza sociale di solidarietà tra i congiunti più stretti comporta che il patrimonio ereditario sia suddiviso in una quota indisponibile (o legittima o necessaria), riservata ai legittimari e in una disponibile di cui il testatore può liberamente disporre.

Ai sensi dell’art. 536 del codice civile, che elenca i soggetti “legittimari”, cioè le persone a cui la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, essi sono il coniuge, i figli anche adottivi e gli ascendenti.
L’ordinamento, inoltre, regola le quote riservate ai legittimari, prevedendo i diversi casi di concorso tra eredi che possono verificarsi all’apertura della successione, che possono essere schematizzati nel modo seguente, considerando quali eredi lascia il defunto e la quota di legittima ad essi spettante:

Se il defunto lascia solo il coniuge

1/2

Coniuge più un figlio

1/3 al coniuge e 1/3 al figlio

Coniuge più due o più figli

1/4 al coniuge e 2/4 ai figli

Solo un figlio

1/2

Solo due o più figli

2/3

Solo ascendenti

1/3

Coniuge più ascendenti

1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti

Il coniuge separato ha gli stessi diritti spettanti al coniuge non separato, salvo che gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato: in quest’ipotesi egli ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, assegno che sarà commisurato alle sostanze ereditarie ed alla qualità e numero degli altri eredi legittimi. In ogni caso il vitalizio non potrà superare l’importo degli alimenti percepiti dal coniuge prima del decesso.

Nel caso in cui il defunto non abbia espresso alcuna volontà testamentaria si aprirà la successione “legittima”, quindi  l’eredità verrà devoluta per legge ai soggetti innanzi elencati, con l’aggiunta di ulteriori categorie di successibili previste all’art. 565 ss. del codice civile, secondo il seguente schema:

Solo il coniuge  1/1
Coniuge più un figlio 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
Coniuge più due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli
Coniuge ed ascendenti o fratelli/sorelle 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli/sorelle
Solo un figlio 1/1 al figlio
Più figli 1/1 ripartito in parti uguali
Solo ascendenti  1/2 linea paterna - 1/2 linea materna
Solo fratelli e sorelle 1/1 ripartito in parti uguali