Responsabilita' medica


Responsabilita' medica

Dal punto di vista giuridico, il rapporto tra medico e utente è un contratto d'opera, rectius, d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile.

Trattasi, quindi di una tipologia di contratto avente le seguenti caratteristiche: bilateralità, consensualità, ad effetti obbligatori tra le parti, sinallagmatico e, solitamente, a titolo oneroso.

Il medico - in qualità di parte contraente - deve comportarsi secondo buona fede ed inoltre il medico deve attivarsi ed eseguire la propria prestazione osservando uno standard di diligenza professionale che ci si dovrebbe aspettare secondo il criterio generale dell’homo eiusdem professionis et condicionis. 

La natura della responsabilità del medico nei confronti del paziente è stata controversa in giurisprudenza anche se esisteva una prevalenza della tesi favorevole a ricondurre tale tipologia di obbligazione a quella di mezzi.  Cpsi opinando il medico, ai fini della obbligazione assunta, risponderebbe della adeguatezza o meno del proprio comportamento professionale e non dei risultati raggiunti.

La collocazione sistematica della condotta diagnostico-terapeutica del sanitario nell’ambito della responsabilità contrattuale, ovvero in quello della responsabilità aquiliana, determina una serie di conseguenze di non poco conto, soprattutto in termini di onere probatorio e di termine prescrizionale: l’azione risarcitoria, infatti, in caso di responsabilità contrattuale, osserva il termine prescrizionale decennale; l’azione risarcitoria, in caso di responsabilità aquiliana, osserva il termine prescrizionale quinquennale.

Storicamente si è fatta strada la teoria  del c.d. contatto sociale qualificato annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico ex art. 1173 cod.civ.. Ne deriva che, secondo tale orientamento, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 cod.civ., anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte (non già in un contratto ma) nel "contatto sociale qualificato" determina una responsabilità di tipo contrattuale. E così  venivano attribuiti al medico specifici obblighi di protezione nei confronti del paziente la cui violazione imponeva, conseguentemente, il risarcimento del danno nelle forme dell’art. 1218 c.c.

Ma la responsabilità contrattuale del medico era attenuata dall’applicazione dell’art. 2236 c.c.:Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde die danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Tale norma impone al giudice di valutare la condotta del sanitario tenendo conto delle peculiari difficoltà del caso concreto, dello stato emergenziale e della limitatezza di risorse e/o strumenti messi a disposizione del medico. 

Tuttavia ricondurre la responsabilità della struttura sanitaria e la responsabilità del medico al regime giuridico della responsabilità contrattuale, comportava delle evidenti conseguenze sul piano dell’onere probatorio e del termine prescrizionale. L’onere probatorio doveva essere sostenuto dal professionista che, invocando l’applicazione dell’art. 2236 c.c, doveva provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ovvero dimostrare che l’insuccesso dell’operazione non era dipeso da un difetto di diligenza propria

Si è cosi sviluppato il fenomeno della c.d.  medicina difensiva che ha di fatto determinato, con il suo diffondersi l'emanazione, Legge Gelli-Bianco che ha introdotto un sistema binario della responsabilità civile medica, in quanto prevede un trattamento diverso tra l’esercente le professioni sanitarie e la struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata.