Diritto di Famiglia


Diritto di Famiglia

Il Diritto di famiglia è quella parte del diritto privato che disciplina i rapporti giuridici che intercorrono all'interno della famiglia.

La nostra Carta costituzionale pone la famiglia al centro dell’Ordinamento giuridico.

La famiglia è la principale formazione sociale in cui l’uomo svolge la sua personalità secondo quanto previsto dall’articolo 2 della Costituzione.

L'articolo 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

La famiglia è anche la sede naturale in cui il bambino cresce ed esprime le sue potenzialità, in cui diventa consapevole della sua dignità. Ne consegue il dovere e il diritto dei genitori di formazione dei figli, previsto dall’articolo 30 della Costituzione “anche se nati fuori del matrimonio”.

Altro principio cardine è quello è quello “dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”.

Il marito e la moglie devono concordare tra loro l'indirizzo della famiglia, fissandone la residenza secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, e a ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato (art. 144 c.c.)

La famiglia è uno dei luoghi in cui è più difficile far valere i propri diritti per i legami affettivi tra le persone: è importante comprendere che vanno rispettati  e  non confondere gli affetti con i diritti (art. 143 C.C.).
Ogni decisione che riguardi la coppia e i figli va ad esempio presa di comune accordo senza prevaricazioni (dove abitare, come educare i figli, ecc.).
Con il matrimonio i coniugi hanno reciprocamente diritto ad essere mantenuti, se non hanno propri mezzi di sostentamento ad essere assistiti. Hanno inoltre diritti ereditari.

Al momento del matrimonio si può scegliere fra due possibilità di gestire i beni della famiglia: la comunione o la separazione di beni. Questa scelta è importantissima ed è opportuno, prima di sposarsi, considerare attentamente il regime patrimoniale da scegliere.
Con la comunione dei beni (art. 177 C.C.), i beni acquisiti durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali, dei beni posseduti prima del matrimonio, delle donazioni o delle eredità ricevute, diventano di proprietà comune e possono essere amministrati da entrambi. Anche i risparmi ed i debiti sono comuni.
Con la separazione di beni (art. 215 C.C.) ogni coniuge rimane proprietario dei propri beni e contribuisce in modo proporzionale alle proprie sostanze alle necessità della famiglia.

Ma la legge disciplina anche la crisi della famiglia occupandosi della separazione e del divorzio.

Con la separazione i coniugi:

non devono più rispettare i doveri coniugali;
sono liberi di porre fine alla convivenza sotto lo stesso tetto;
non devono più rispettare il dovere di fedeltà;
non sono più tenuti a collaborare nell’interesse della famiglia;
non sono più obbligati a prestarsi assistenza morale e materiale l’un l’ altro.

Ciò nonostante, dopo la separazione si rimane coniugi, e dunque non ci si può risposare.

Con il divorzio, invece, il matrimonio si scioglie.

Dal 2015, il tempo che deve intercorrere tra separazione e domanda di divorzio è stato ridotto. Non sono più necessari tre anni ma bastano sei mesi o un anno, a seconda dei casi.
– se i coniugi si sono separati consensualmente, bastano sei mesi.
– se, invece, la separazione è stata giudiziale, deve passare un anno dalla prima udienza davanti al giudice.

La legge regola poi anche una serie di effetti relativi alle conseguenze della separazione e del divorzio, come il mantenimento, anche dei figli, i diritti successori etc.