Diritto industriale


Diritto industriale

Il Diritto Industriale è quel settore del Diritto Civile che si occupa delle problematiche relative al Diritto D’Autore, Il Diritto dei Brevetti e dei Marchi e della Concorrenza Sleale. Al Diritto Industriale appartiene anche il concetto di Proprietà Intellettuale che attribuisce al soggetto il  diritto all'uso esclusivo di un'idea considerata come un bene di cui è proprietario. Un  imprenditore ha ad es.  una proprietà intellettuale sui Marchi oppure sulle Invenzioni che vengono create nella sua Azienda. L'attenzione del legislatore nel disciplinare il Diritto Industriale è finalizzata a dettare delle regole che tutelino sia l’Imprenditore che la sua Azienda. Non solo, il Diritto Industriale stabilisce anche le condizioni secondo le quali detta tutela viene garantita ed assicurata. I diritti di proprietà industriale si acquistano tramite la cosiddetta “brevettazione” e dunque nei modi previsti dal codice della proprietà industriale che è stato emanato con il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30.

Con l'espressione Diritto d’Autore si definisce  quell’insieme di norme che attribuiscono ad un soggetto la paternità di un’opera.  Dall'aver creato un opera  discendono poi due diritti: un diritto di natura morale, quale il riconoscimento di autore dell’opera, ed un diritto di natura patrimoniale. Il Diritto d’autore, quindi, tutela l’espressione in sé e per sé. Esso nasce e si afferma con l’avvenuta realizzazione di un opera, indipendentemente dalla sua successiva divulgazione. Un chiaro esempio di tutela derivante dal Diritto d’Autore lo troviamo nel campo della musica o dell’editoria. Una composizione musicale ho un testo letterario....La finalità della tutela dell'autore è quella di incentivare a "creare" e tale creazione viene poi inoltre, retribuita e ricompensata. 

L'ordinamento protegge poi anche I Segni Distintivi che sono, la Ditta l’Insegna ed il Marchio. Assi attribuiscono all’imprenditore il diritto di escludere altri dall’uso dei Segni Distintivi che, in quanto tali,  caratterizzano  solo la sua attività. La Ditta e L’insegna sono disciplinati dall’articolo 2563 e seguenti del Cod. Civile. Nel Codice troviamo la definizione di Ditta e di Insegna nonché la disciplina relativa ai casi di modificazione, trasferimento e registrazione. La definizione di Marchio è contenuta negli articoli 2569 e seguenti del Codice Civile che ne disciplinano anche la registrazione ed il trasferimento. Le finalità Comuni dei Segni Distintivi sono prima di tutto, di evitare che vi sia confusione tra i consumatori e dunque di permettere agli stessi, tramite per esempio l’Insegna ed il Marchio, di riconoscere subito una determinata impresa e di distinguerla dalla altre e poi di evitare che terzi utilizzino detti segni distintivi creando una confusione tra i consumatori.