estromissione dal giudizio


11/11/2013

Di  frequente, negli  atti difensivi, si legge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per i motivi più svariati. Pur se la maggior parte delle volte si tratta di eccezioni prive di fondamento e proposte oramai alla stregua di "formule di stile" talvolta tali eccezioni possono essere ritenute fondate e determinare l'estromissione della parte illegittimamente convenuta.
In tal caso la Suprema Corte nel solco di un precedente orientamento ha ribadito che "la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda stessa contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei suoi confronti la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (cfr. con riferimento a sentenza non definitiva, Cass. 4/7/1983 n. 4462)". Cassazione civile    sez. II 26/03/2013 Numero: 7625