Risarcimento danno per incidente su pista da sci


20/02/2013

La Cassazione Civile Sez. III, con la sentenza n. 4018/2013, si è pronunciata in una controversia in cui uno sciatore era rimasto coinvolto in un grave incidente su una pista da sci ed aveva perciò convenuto in giudizio il gestore dell'impianto al fine di ottenere il risarcimento «per fatto illecito» ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. In particolare l'attore assumeva che i gravi danni subiti erano stati cagionati dall'aver urtato su una staccionata di legno che delimitava la pista.  I giudici di merito avevano rilevato che lo sciatore procedeva a velocità non adeguata  su un tracciato  non particolarmente difficile  (pista rossa larga circa trenta metri e soprattutto in un punto con  ampia visibilità ove pertanto  non era necessario adottare misure protettive da parte del gestore della pista). La Corte, rilevata la «natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l'estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali», ha chiarito però che per configurare un comportamento colposo del gestore degli impianti, con conseguente obbligo di  risarcimento del danno, «è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti». Di contro il gestore dovrà dimostrare l'esistenza di "fatti impeditivi della propria responsabilità" provando che "l'utente si sia trovato a percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo".